Lettera V

Vizio di mente

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Condizione di infermità mentale che influisce sulla imputabilità della persona sottoposta a procedimento giudiziario.

Si parla di vizio di mente totale quando la persona, a causa dell’infermità, non è assolutamente in grado di comprendere il valore delle proprie azioni e di autodeterminarsi; di vizio di mente parziale se tale capacità è grandemente diminuita.

In genere il magistrato incarica uno psichiatra di valutare la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento in cui ha commesso il reato; inoltre, nel caso di vizio di mente, anche la pericolosità derivante da disturbi psicopatologici.

Al reo con vizio di mente totale e pericoloso non viene irrogata una pena, ma una misura di sicurezza, consistente nella permanenza indeterminata in ospedale psichiatrico giudiziario; il vizio di mente parziale comporta una riduzione di un terzo della pena, più un periodo di misura di sicurezza.

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